RLS: EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)

Lettera degli RLS al Datore di Lavoro e al R.S.P.P. 12/03/2020 I RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI di ISP

Inserito il 2020-03-13 09:15:00

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Al
DATORE DI LAVORO di
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Dr. Fabio Rastrelli
Al
R. S. P. P. di
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Arch. Dario Russignaga


OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)

Alla luce del DPCM 11 MARZO 2020 e considerata l’evoluzione dell’emergenza Coronavirus (COVID-19) e la dichiarazione di pandemia rilasciata dall’O.M.S., i sottoscritti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP), rilevano che, malgrado si siano tenute diverse riunioni tra le strutture aziendali preposte alla prevenzione della salute e sicurezza della Banca e gli scriventi RLS, le osservazioni/proposte avanzate da parte degli stessi sono state solo parzialmente accolte e, peraltro, ancora in parte inattuate.
Pur riconoscendo gli sforzi profusi da ISP, in questo difficile momento di emergenza sanitaria che investe tutto il territorio nazionale, e in particolar modo alcune regioni nelle quali vi è una forte densità di unità produttive aziendali che vedono impegnate tantissime lavoratrici e lavoratori, riteniamo che le misure attualmente adottate siano ancora insufficienti a garantire lavoratrici e lavoratori, dipendenti, clienti e l’Istituto stesso dai rischi potenziali, anche considerato che, allo stato, non c’è chiarezza sulla modalità di trasmissione del virus.
Pertanto, crediamo che sia necessario, con urgenza, dare applicazione integrale ed effettiva, in tutti i luoghi di lavoro, alle misure di prevenzione e protezione già comunicate e, inoltre, mettere in atto ulteriori azioni aggiuntive in tal senso.
Considerato che:
- il D.Lgs 81/2008 prevede, all’art. 28, che il Datore di Lavoro debba valutare “…tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari…”;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 3190 del 3 febbraio 2020, avente per oggetto le “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”, in relazione alla epidemia da coronavirus 2019-nCoV specifica che “…Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all’oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (d. lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente…”;
viste le misure assunte a livello istituzionale per contrastare la diffusione del COVID-19, e considerando, per quanto sopra, le lavoratrici ed i lavoratori, come soggetti potenzialmente esposti, nell’esercizio dell’attività lavorativa ad agenti biologici, occorre rammentare che il D. Lgs. 81/2008 individua al Titolo X le norme di prevenzione e tutela per la Salute e Sicurezza relative alla “Esposizione ad Agenti Biologici”, cioè a “qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.
Vi facciamo quindi presente che il citato Titolo X del D. Lgs. 81/2008:
- al punto 1. dell’art. 268 classifica gli Agenti Biologici in base al rischio di infezione, individuando la massima gravità, quale oggi assimilabile alla situazione di emergenza in corso, agli agenti biologici del gruppo 4 di cui alla lettera d) che recita: “agente biologico che può provocare gravi malattie in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
- all’art. 271, impone al Datore di Lavoro l’obbligo di tenere conto nella valutazione del rischio -da effettuarsi seguendo i criteri di cui all’art. 268, commi 1 e 2 – “…di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative…”, adottando “… le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative…”;
- all’art. 272 che dispone le misure tecniche, organizzative, procedurali da adottare, al comma 2. impone al Datore di Lavoro di:

  • Limitare al minimo i lavoratori esposti o potenzialmente esposti al rischio biologico;
  • Progettare adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;
  • Adottare misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
  • Verificare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro;

Tutto ciò considerato, per garantire la massima tutela delle lavoratrici e dei lavoratori di ISP e in coerenza con le disposizioni normative del DPCM, gli scriventi RLS chiedono con urgenza di:

  • mettere, senza ulteriore indugio, a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori (nonché per clientela e utenza all’accesso delle strutture aperte al pubblico) dispenser con soluzioni gel igienizzanti idroalcoliche per il lavaggio delle mani, esponendo nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani;
  • fornire alle lavoratrici ed ai lavoratori tutti i dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) a partire da coloro che svolgono attività a contatto col pubblico e progettare per gli addetti agli sportelli di cassa ulteriori misure fisiche protettive (vetri ecc);
  • incrementare la durata delle attività di pulizia quotidiana delle superfici di lavoro e degli oggetti condivisi, in tutte le filiali ed uffici, disinfettandole con etanolo 62-71%, con perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1% e verificando che tali attività vengano effettivamente svolte;
  • ridurre al massimo le lavoratrici ed i lavoratori esposti al rischio, rafforzando ulteriormente le turnazioni con svolgimento di lavoro agile (lavoro flessibile e formazione flessibile da casa) per tutte le strutture aziendali, riducendo inoltre gli spostamenti e la mobilità, anche attraverso l’assegnazione del personale con criteri di massima prossimità al domicilio;
  • invitare la clientela a recarsi nelle filiali solo ed esclusivamente per operazioni indifferibili ed indispensabili;
  • garantire e verificare che le postazioni di lavoro permettano il rispetto delle distanze minime e delle durate minime di contatto fissate a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori;
  • rafforzare il controllo degli accessi, in modo da non esporre le lavoratrici ed i lavoratori a rischi, anche predisponendo, laddove non già previsti, servizi di vigilanza con distanziatori, vietando, inoltre, ogni assembramento di persone nelle aree aziendali chiuse antistanti l’ingresso delle filiali;
  • effettuare la sanificazione degli ambienti non solo in occasione di presenza di colleghi esposti al COVID-19 ma anche in caso di segnalazione di clienti a rischio contagio;
  • gestire le turnazione delle sale FOL e PULSE garantendo la suddivisione dei lavoratori in turni che in nessun caso possano incontrarsi e garantendo la pulizia quotidiana come indicato ai punti precedenti, tra un turno e l’altro;

Rimaniamo in attesa di un pronto e sollecito riscontro alla presente.

Distinti saluti

12/03/2020

I RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI di ISP