L’obbiettivo delle misure introdotte all’appendice “Conciliazione tempi di vita e di lavoro” dal rinnovato contratto di secondo livello, sottoscritto il 3 Agosto 2018, era quello di confermare, promuovere e valorizzare tutte quelle azioni che agevolano “L’EQUILIBRIO” fra vita professionale e personale in un’ottica di conciliazione, a nostro giudizio sempre più indispensabile, dei tempi di vita con quelli di lavoro, dati anche i ritmi accresciuti del lavoro quotidiano.
Dall’articolo 55 del CCNL ricordiamo anche che:
• 4. I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall'impresa, confermati al lavoratore/lavoratrice e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra l'impresa ed il lavoratore/lavoratrice.
• 5. L'impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.
• 6. Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.
Tutte queste norme, unite a collaborazione e buon senso di tutti, assicurano che la programmazione e la fruizione delle ferie possa avvenire senza alcun divieto relativo a periodi particolari (“ponti”, festività e periodi estivi) e nel pieno rispetto di quanto fissato nel piano ferie. In caso di problematiche “eccezionali”, potranno essere adottate soluzioni di comune intesa di cui al citato punto 4. Inoltre, eventuali cambiamenti di quanto programmato sono oggetto di richiamo normativo, sempre nell’art 55 (punto 7), dove viene previsto l’eventuale rimborso di spese già sostenute.
È bene ricordare che anche se l’Azienda ha facoltà di richiamare l’assente prima del termine delle ferie per URGENTI necessità di servizio, NON VI È NESSUN OBBLIGO DI REPERIBILITÀ in capo al dipendente e anche i nuovi strumenti Aziendali, come il telefonino, non sono forniti con la finalità di essere reperibili.
In merito allo SMARTPHONE Aziendale, con tanto di numero personale, dobbiamo sottolineare come NON ESISTE ALCUN OBBLIGO DI TENERLO ACCESOfuori dall’orario di lavoro, né tantomeno durante i periodi di ferie, come peraltro l’Azienda stessa ha in più occasioni confermato e ribadito.
Le recenti indicazioni aziendali sono da intendersi come, appunto, mere indicazioni relative ai costi, che possono lievitare particolarmente quando ci troviamo all’estero, ma solo nel caso che, volontariamente, si decidesse di utilizzare lo strumento aziendale. Se poi lo lasciamo al sicuro a casa, non corriamo nemmeno il rischio di perderlo o che ce lo rubino!!!
Ricordatevi che il Sindacato è sempre al vostro fianco e, in caso di problemi, non esitate a chiamarci!
Restiamo in attesa, inoltre, di norme e/o regolamentazioni che potranno derivare dal Contratto Nazionale, ricordando che nella Piattaforma di Rinnovo presentata da tutte le Organizzazioni Sindacali è presente la richiesta di: “Diritto alla Disconnessione” (il titolo ci sembra eloquente…).
Nell’attesa, comunque, LASCIATE TUTTO A CASA (magari anche il vostro) E BUONE VACANZE A TUTTI !!!
Firenze, 23 luglio 2019
I Coordinamenti RR.SS.AA. ISP Toscana
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