ASSEGNI NON TRASFERIBILI E BANCONOTE FALSE

RIMBORSO SANZIONI MEF. COMUNICATO FABI

Inserito il 2019-03-05 00:00:00

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Facciamo chiarezza su assegni e sanzioni antiriciclaggio in genere applicabili.

 

A fronte di insistenze da parte sindacale, in data 7 febbraio sulla intranet aziendale “ABC” notizie operative, è stata pubblicata la comunicazione “Supporto ai colleghi su sanzioni per la negoziazione di assegni privi della clausola di non trasferibilità e per la ritardata segnalazione di banconote sospette di falsità”.

Con tale comunicazione, l’Azienda informa che si fa carico di pagare, per larga parte, l’importo delle sanzioni ricevute nel caso in cui, non si è provveduto all’invio della prevista comunicazione al MEF entro 30 giorni, per gli assegni in violazione all’art. 49 comma 5 del D.lgs. 231/2007, nel il periodo intercorrente tra il 4 luglio 2017 a tutto il 31 luglio 2018.

La sanzione amministrativa pecuniaria erogata dal MEF, è di euro 5.000 (importo pari ad un terzo della sanzione massima ai sensi art.16 legge 689/81).  È prevista, in ogni caso, una contribuzione a carico del dipendente, commisurata al Reddito Annuo Lordo del medesimo.

Nel dettaglio, per ogni sanzione ricevuta la “franchigia” è di:

- 150 euro per RAL fino a 30.000 euro lordi

- 300 euro per RAL fino a 40.000 euro lordi

- 450 euro per RAL fino a 50.000 euro lordi

- 600 euro per RAL superiori.

Ricordiamo che l’articolo 63 della legge antiriciclaggio, per il quale sono state previste sanzioni amministrative pecuniarie, per la mancanza della clausola “non trasferibile” o del nome e cognome o della ragione sociale o per una doppia girata sul retro, del titolo di credito con importo facciale pari o superiore ad euro 1.000, è stato modificato dal dicembre 2018.

Infatti, per gli assegni negoziati da euro 1.000 a euro 30.000 la sanzione è ora pari al 10% dell’importo sul titolo di credito. La sanzione verrà notificata ai clienti, da parte del MEF.

 

Purtroppo, nessuna modifica è intervenuta sull’importo della sanzione prevista ai sensi art. 63 comma 5, per chi ha permesso la negoziazione e non ha provveduto ad inviare entro 30 giorni di calendario gli estremi della violazione al MEF tramite le R.T.S. regionali (sanzione da 3.000 a 15.000 euro).

Non possiamo che ribadire ai colleghi, di prestare molta attenzione nella fase di verifica formale dei titoli accolti all’incasso allo sportello o per il tramite degli apparati automatici. In caso di dubbio, richiedere sempre l’assistenza del Direttore.

Anche per le banconote sospette di falsità, il cui mancato inoltro del verbale, mediante apposito applicativo, alla Banca D’Italia entro e non oltre i 5 giorni lavorativi previsti (ivi compreso il sabato) comporta una sanzione di oltre 1660 euro a carico del dipendente verbalizzante.

Il periodo di copertura da parte dell’azienda delle sanzioni derivanti dalla ritardata segnalazione di banconote sospette di falsità, va dal 1 gennaio 2018 al 31 luglio 2018. Anche per queste operazioni sarà previsto un contributo a carico del collega pari a 166 euro per ogni sanzione ricevuta.

 

Cosa fare? Tutti i Colleghi che hanno ricevuto una notifica dal MEF, di sanzione per operazioni relative ai periodi coperti dall'Azienda, dovranno fornire agli Specialisti di Assistenza Rete della propria Direzione Regionale una serie di informazioni e più precisamente:

- Le comunicazioni ricevute in merito alla sanzione stessa

- Il dettaglio delle eventuali azioni poste in essere (ad esempio: la richiesta di supporto alle strutture Legali della Banca o a legali esterni)

- L'evidenza se la sanzione è stata pagata o non ancora onorata

- La copia della ricevuta dell'eventuale pagamento effettuato.

- Le coordinate bancarie sulle quali accreditare il rimborso della sanzione pagata.

[Falcomer Gabriele - Docente senior A.M.L. in accademia formatori dal 2010 e delegato sindacale FABI]

Torino/Milano, 5.3.2019

LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO


 

 

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