In occasione della predisposizione dei piani ferie, vorremmo ricordare a tutti il terzo punto dell’appendice CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO del contratto integrativo di secondo livello sottoscritto il 3/8/2018:
“la sperimentazione nel biennio 2016-2017 delle misure introdotte dall’Accordo conciliazione è valutata in maniera ampiamente positiva dalle Parti che, pertanto, confermano la volontà di continuare a valorizzare le iniziative di solidarietà sociale e promuovere politiche che agevolino l’equilibrio fra vita personale e professionale. Nell’ambito del Comitato Welfare inoltre è proseguito il confronto sulle tematiche legate al benessere, alla tutela della salute, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, all’inclusione, alla non discriminazione e allo sviluppo sostenibile, per individuare miglioramenti, favorire forme di flessibilità e proporre iniziative per la conciliazione tra impegni lavorativi e privati”.
Tra gli strumenti già attivi nel gruppo sono ricomprese le possibilità di predisporre i piani ferie SENZA ALCUN DIVIETO relativo a periodi particolari nell’anno, dicembre, ponti e altri periodi di festività.
Dall’articolo 55 del CCNL ricordiamo anche:
4. I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall'impresa, confermati al lavoratore/lavoratrice e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra l'impresa ed il lavoratore/lavoratrice.
5. L'impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.
6. Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.
11 Febbraio 2019
FABI – FIRST – FISAC CGIL – UILCA – UNISIN
AREA LOMBARDIA EST INTESA SANPAOLO