E se mi ammalo quando sono in ferie?

RIEPILOGO DELLE REGOLE DA OSSERVARE

Inserito il 2018-08-09 00:00:00

Le regole da osservare se mi ammalo durante le ferie

 

 

- L’insorgenza della malattia in ITALIA durante le ferie determina la sospensione della fruizione delle ferie stesse dalla data in cui perviene all’Azienda la comunicazione dell’intervenuto stato di malattia secondo le modalità indicate dalla Banca .

 

- In caso di malattia contratta durante soggiorni all’estero, fermo restando gli adempimenti di cui alle "modalità" appena sopra indicate :

SE L'ASSENZA RIGUARDA L'APPRENDISTA

  • in paese facente parte della Comunità Europea (ovvero in paesi che hanno stipulato con l’Italia Convenzioni ed Accordi specifici che regolano la materia),  dovrà :

- risultare, durante il soggiorno all’estero, in possesso della Tessera Europea Assicurazione Malattia

- presentare all’Istituzione estera parificata all’Ente italiano, entro 3 giorni dall’inizio della malattia, il certificato medico. L’Istituzione estera stessa trasmetterà all’I.N.P.S. competente il certificato medico,

- far pervenire, anche a mezzo fax 0039.011.555.2388, la copia della certificazione medica rilasciata dal medico straniero, entro due giorni dal rilascio, all’Ufficio Amministrazione del Personale di Intesa Sanpaolo Group Services, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino,

- al rientro dallo stato estero, inoltrare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’originale del certificato medico straniero tradotto al predetto Ufficio Amministrazione del Personale.

Evidenziamo che la mancata effettuazione di uno degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dal trattamento economico per il periodo di assenza per malattia;

 

  • in paese NON facente parte della Comunità Europea (ovvero in paesi che NON hanno stipulato con l’Italia Convenzioni ed Accordi specifici che regolano la materia),  dovrà:

- far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, copia della certificazione medica rilasciata dal medico straniero, entro due giorni dal rilascio, all’Ufficio Amministrazione del Personale di Intesa Sanpaolo Group Services, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino e, copia della certificazione medica, comprensiva di diagnosi, agli uffici I.N.P.S. del luogo di residenza,

- fare tradurre e legalizzare il certificato medico straniero da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero in cui si è soggiornato. La legalizzazione del certificato medico estero può essere espletata, a cura dell’apprendista, anche in un momento successivo al rientro (anche per via epistolare), fermo restando che l’interessato è tenuto all’invio, eventualmente in copia, della certificazione entro 2 giorni dal rilascio al datore di lavoro e all’INPS;

- inoltrare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’originale del certificato medico straniero tradotto e legalizzato al predetto Ufficio Amministrazione del Personale e agli uffici I.N.P.S. del luogo di residenza.

Evidenziamo che la mancata effettuazione di uno degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dal trattamento economico per il periodo di assenza per malattia.

 

SE L'ASSENZA PER MALATTIA RIGUARDA IL RESTANTE PERSONALE

  • in paese facente parte della Comunità Europea (ovvero in paesi che hanno stipulato con l’Italia Convenzioni ed Accordi specifici che regolano la materia),

- far pervenire, anche a mezzo fax, la copia della certificazione medica rilasciata dal medico straniero, entro due giorni dal rilascio, al Responsabile della UOG di assegnazione (in caso di distacco, al Responsabile della UOG di assegnazione della società distaccataria);

- al rientro dallo stato estero, inoltrare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’originale del certificato medico straniero tradotto al Responsabile della UOG di assegnazione (in caso di distacco, al Responsabile della UOG di assegnazione della società distaccataria).

Evidenziamo che la mancata effettuazione di uno degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dal trattamento economico per il periodo di assenza per malattia;

 

  • in paese NON facente parte della Comunità Europea (ovvero in paesi che NON hanno stipulato con l’Italia Convenzioni ed Accordi specifici che regolano la materia):

- far pervenire al Responsabile della UOG di assegnazione (in caso di distacco, al Responsabile della UOG di assegnazione della società distaccataria) la copia della certificazione medica rilasciata dal medico straniero entro due giorni dal rilascio della stessa,

- fare tradurre e legalizzare il certificato medico straniero da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero in cui si è soggiornato. La legalizzazione del certificato medico estero può essere espletata, a cura dell’interessato, anche in un momento successivo al rientro (anche per via epistolare), fermo restando che il dipendente è tenuto all’invio, eventualmente in copia, della certificazione entro 2 giorni dal rilascio al datore di lavoro e all’INPS;

- far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’originale del certificato medico straniero, tradotto e legalizzato, al Responsabile della UOG di assegnazione (in caso di distacco, al Responsabile della UOG di assegnazione della società distaccataria)

Evidenziamo che la mancata effettuazione di uno degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dal trattamento economico per il periodo di assenza per malattia.

Per “legalizzazione” s’intende l’attestazione -resa anche attraverso una stampigliatura già predisposta- che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali. Si evidenzia conseguentemente che la sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all’originale non equivale alla legalizzazione e non costituisce documentazione idonea allo scopo. 

 

EVENTUALI DOMANDE O DUBBI SCRIVI AL NOSTRO SPORTELLO NORMATIVA  .-

 


 

 

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