Sanatoria per i vecchi assegni ancora trasferibili

Il provvedimento anticipato da un articolo di Italia Oggi

Inserito il 2018-05-11 00:00:00

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Arriva la sanatoria per i carnet di assegni vecchi privi di clausola di intrasferibilità. Sanzione minima pari al 10% se l'importo è non superiore ai 30 mila euro e applicazione di questa misura per le violazioni commesse nel periodo intercorrente tra il 4 luglio 2017 e la data di entrata in vigore delle nuove regole anche nel caso in cui sia stato già effettuato il pagamento in misura ridotta.

È questa la soluzione individuata dal ministero dell'economia, recepita nel dlgs sull'utilizzo ai fini fiscali dei dati antiriciclaggio, che sarà approvato in via definitiva domani dal consiglio dei ministri che ItaliaOggi è in grado di anticipare.

La disposizione mette, così, la parola fine alla vicenda delle sanzioni onerose comminate a chi ha messo in circolazione assegni vecchi di più di dieci anni privi della clausola di intrasferibilità e si è visto comminare delle sanzioni molto elevate. Sulla questione, il ministero ha condotto un'indagine evidenziando che: nessuna sanzione è stata mai irrogata e che, a fronte di 1.692 assegni contestati, in 107 casi è stato scelto di pagare l'oblazione che consente di concludere anticipatamente il procedimento sanzionatorio.

 

Le nuove regole. Un ritorno al passato dunque con la previsione di una sanzione fissa pari al 10% dell'importo trasferito per importi non superiori ai 30 mila euro e la previsione di una applicazione della legge più favorevole al utilizzatore dell'assegno. L'articolo 2 comma 1 lettera c interviene modificando le disposizioni antiriciclaggio (dlgs 231/2007) modificando l'entrata in vigore (articolo 69) nel senso che «Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta».

Prima di questa modifica a disposizione stabiliva che la legge più favorevole all'epoca della violazione si applicava solo per le violazioni commesse «anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto» (il 231/07).

Inoltre è stato specificato che le nuove sanzioni si applicano se più favorevoli anche alle violazioni commesse nel periodo intercorrente tra il 4 luglio 2017 (entrata in vigore delle nuove regole antiriciclaggio) e la data di entrata in vigore del decreto, il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche nel caso di pagamento delle oblazioni. Il costo dell'operazione è stato quantificato in circa un milione di euro. Più precisamente, 958 mila euro per il 2018 e 100 mila euro, per il 2019.

Dati antiriciclaggio, dal primo gennaio, per le verifiche fiscali. Il decreto modifica, in maniera retroattiva, anche l'utilizzo dei dati per le verifiche fiscali ai fini anche dello scambio di informazioni tra amministrazioni estere. È previsto, infatti, che le autorità fiscali avranno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche e trust.

L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, poi, avranno accesso, sempre durante i controlli fiscali, ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela .


 

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