Antiriciclaggio: negoziazione assegni !!

Aggiornamento sull'argomento negoziazione assegni e comunicazioni obbligatorie al MEF

Inserito il 2018-03-28 00:00:00

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Gentili Colleghe e Colleghi, torniamo sull’argomento negoziazione assegni e comunicazioni obbligatorie da inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) - Ragioneria territoriale dello Stato - al fine di sensibilizzare tutti coloro che per motivi operativi svolgono tale attività, sia di negoziazione sia di controllo degli assegni, e sulla figura del titolare effettivo.

Come segnalato in un comunicato precedente, il D.lgs. 90/2017 ha rinnovato il D.lgs. 231/2007 da tutti riconosciuto come normativa di riferimento per il contrasto al riciclaggio, oltre che nella sostanza anche nella parte delle sanzioni. In particolare ci riferiamo alle violazioni dell’art. 49 – 231/2007 ed alle sanzioni previste dall’art. 63 che dispone: le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro”

Cosa occorre fare operativamente? L’azienda ha emanato le seguenti norme che troverete in “ARCO”:

- Incassi e Pagamenti - Assegni Italia – capitolo 3 “attività 2 e 3” dove da pagina 65 sono descritte le attività per la transazione “VERAS”;
- Incassi e Pagamenti - Assegni Italia – capitolo 3 “attività 4” da pagina 67 per quanto riguarda le attività di verifica degli assegni;
- Capitolo Gestione assegni versati su MTA-CSA – “attività 2” da pagina 5 e seguenti;
Riassumendo: prestare la massima attenzione prima di contabilizzare i titoli, verificandone ulteriormente gli aspetti di rispetto della conformità e rispetto alle soglie antiriciclaggio.

Titolare Effettivo sub 2

Il 9 febbraio 2018 la Banca d’Italia ha emanato un comunicato dove ha ben descritto che a far tempo dalla pubblicazione del medesimo l’allegato 1 al provvedimento dell’aprile 2013 in tema di adeguata verifica titolare effettivo era inapplicabile in quanto il D.lgs. 90/2017 ha modificato le norme contenute in tale allegato, per essere chiari non è più prevista l’insussistenza del titolare effettivo per le società di capitali, anche se soggetti quotati o controllati da soggetti quotati su mercati regolamenti riconosciuti (art. 20 comma 1,2,3,4,)

Novità anche per le “persone giuridiche private” vedasi art. 20 comma 5 del D.lgs. 90/17 e per i Trust l’art. 22 comma 5 medesima legge.

Cliccando qui attraverso l’articolo 2 del nuovo testo, troverete quanto sopra.

Cliccando qui si accede al sito di Bankitalia, nel quale è possibile estrapolare il comunicato e consultare con comodo, in particolare le note poste in calce a pagina 3 del medesimo:

Come sempre per domande o dubbi scrivete al nostro SPORTELLO NORMATIVA .-


FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 

Gabriele Falcomer *

[* Docente antiriciclaggio accreditato all’accademia dei formatori del Gruppo Intesa Sanpaolo dal 2011, associato ad A.I.R.A. - associazione italiana responsabili antiriciclaggio – specialista antiriciclaggio e dirigente sindacale provinciale Fabi di Milano e provincia. -]

 
 

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