R.I.T.A. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

On-line la circolare con i primi chiarimenti sull'applicazione della R.I.T.A.

Inserito il 2018-03-15 00:00:00

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova tipologia di prestazione per gli aderenti a fondi pensione a contribuzione definita, la R.I.T.A. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

Di cosa si tratta? Di una prestazione pensionistica complementare, aggiuntiva rispetto a quelle ordinarie (in forma di capitale o di rendita vitalizia), che consiste nell’erogazione frazionata (rendita trimestrale) di un capitale direttamente dal Fondo Pensione, per il periodo intercorrente tra la richiesta dell’aderente e il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e quindi, alla luce dei requisiti su esposti, per un periodo massimo di 10 anni ad una tassazione estremamente agevolata. 

In caso di decesso dell’aderente durante la percezione della RITA, la posizione individuale residua verrà riscattata dagli eredi o dai beneficiari designati.

I requisiti di accesso alla R.I.T.A. sono i seguenti:

• cessazione dell’attività lavorativa;
• aver compiuto almeno l’età di 61 anni e 7 mesi (62 dal 1° gennaio 2019);
• maturazione di un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
• maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
 
Oppure in alternativa:
• cessazione dell’attività lavorativa;
• inoccupazione successiva alla data di cessazione dell’attività lavorativa per un periodo superiore a 24 mesi (tale circostanza vale per il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà)
• aver compiuto almeno 56 anni e 7 mesi (57 dal 1° gennaio 2019);
• maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
 

La RITA gode di un trattamento fiscale agevolato, in particolare:

• l’imponibile della rendita viene determinato secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare che, in linea generale, tengono conto dei contributi versati dall’aderente e dal datore di lavoro (o di parte di essi);

• la ritenuta viene applicata a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6% (aliquota minima del 9%). Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. 

[ E' bene precisare che per la richiesta della R.I.T.A., occorre attendere la pubblicazione della modulistica, in corso di definizione ]

La circolare completa emessa dal Fondo Pensione di Gruppo

 

Torino, 15 marzo 2018

I Consiglieri e i Delegati FABI eletti presso il Fondo Pensione

 

 

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