Anche per il 2018 (c’è tempo fino al 30 giugno o fino alla data antecedente entro la quale sarà rinnovato il Contratto Collettivo di Secondo livello) sarà possibile da parte di tutti i Colleghi e Colleghe (eccetto che per quelli con contratto a tempo determinato) richiedere la fruizione di giornate non retribuite di sospensione volontaria dell’attività lavorativa.
Le giornate di “sospensione volontaria” possono essere richieste:
- per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi, anche non consecutivi, nel corso dell’anno solare di riferimento;
- senza necessità di motivarne l’utilizzo;
- a condizione che non ci siano al momento della richiesta di fruizione arretrati di ferie relativi ad anni antecedenti a quello di competenza.
Tale periodo, nelle more del rinnovo del Contratto Collettivo di Secondo livello, viene confermato anche per l’anno 2018 e potrà essere pianificato, nel corso dell’intero anno, con le modalità che saranno rese note con apposita comunicazione.
L’Azienda, per le giornate di fruizione di “sospensione volontaria”, concede un trattamento economico sostitutivo alla retribuzione, nella misura pari al 35% della retribuzione annua lorda individuale calcolata su base giornaliera (Retribuzione Annua Lorda/360), con versamento dei soli contributi previdenziali di legge corrispondenti.
La “sospensione volontaria”:
- deve essere richiesta e programmata nel piano ferie annuale ed autorizzata dal Responsabile dell’unità organizzativa di assegnazione, compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive. Eventuali ulteriori richieste che vengano inserite successivamente alla predisposizione del piano ferie annuale, possono essere accolte, ferma restando la compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive, e sempre che non comportino interventi sulle programmate assenze degli altri dipendenti già approvate all’interno dell’unità organizzativa;
- è aggiuntiva rispetto alle assenze per ferie e permessi ex festività, che dovranno essere interamente fruiti entro l’anno di competenza;
- qualora ciò non avvenga, si procederà alla sostituzione delle ferie e dei permessi “ex festività” non fruiti di competenza dell’anno e dei residui di Banca delle Ore in scadenza dell’anno, nonché al conguaglio del trattamento economico relativo alle giornate sostituite;
- non deve in alcun caso essere utilizzata nel corso del mese che precede la cessazione del rapporto di lavoro, al fine di tutelare i Colleghi dai possibili effetti correlati alla previdenza complementare ed a quella obbligatoria;
- qualora dovesse essere fruita in una delle date che danno diritto alla maturazione dei permessi “ex festività” (19 marzo, ascensione, corpus domini, 29 giugno, 4 novembre), la spettanza dell’“ex festività” verrà correlativamente ridotta. È quindi consigliabile non pianificare le giornate di sospensione volontaria in corrispondenza di tali date.
In caso di più richieste presso la medesima unità organizzativa per gli stessi periodi, le stesse verranno accolte secondo l’ordine di priorità di seguito indicato per assistenza a:
Per tutti le altre richieste si terrà conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.
Torino/Milano, 14 dicembre 2017