Assenze e permessi accordo 13 luglio 2017

Riportiamo la news aziendale che precisa per le ex Banche Venete i permessi spettanti e vigenti dal 1° luglio.

Inserito il 2017-08-25 00:00:00

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Assenze e Permessi: applicazione dell’Accordo 13 luglio 2017

 

A seguito del superamento di tutta la Contrattazione Aziendale e/o di Gruppo e di ogni pattuizione, uso o consuetudine precedentemente in essere nelle diverse Aziende per tutti i colleghi delle ex Banche Venete troveranno applicazione unicamente le disposizioni di legge e di CCNL. 

Con riferimento alle assenze ed ai permessi maggiormente ricorrenti si ricorda quanto segue:

  • assenza per malattia: le assenze dovute a malattia, anche di una sola giornata devono essere giustificate da certificazione medica. Possono essere autocertificate solo le assenze orarie;
  • permesso per visita medica: il personale che abbia già esaurito le ferie relative all’anno in corso e agli anni precedenti, i permessi ex festività e, se appartenente alle Aree professionali, l’eventuale credito di banca delle ore spettante, può fruire, a seguito di specifica autorizzazione dell’Ufficio del Personale di riferimento, di permessi retribuiti per visite mediche specialistiche non effettuabili al di fuori dell’orario di lavoro e comprovate da idonea documentazione attestante il sostenimento della visita; 
  • permesso per grave infermità: al personale spetta un permesso retribuito della durata massima di 3 giorni lavorativi l’anno, da fruire entro 7 giorni di calendario dall’accertamento dell’insorgenza di documentata grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado anche non convivente, del soggetto componente la famiglia anagrafica. Il permesso non è cumulabile con il permesso per lutto;  
  • permesso per lutto: il personale può fruire di un permesso retribuito della durata massima di tre giorni lavorativi l’anno da fruire entro 7 giorni di calendario dall’evento in caso di decesso del coniuge anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado anche non convivente, di un soggetto componente la famiglia anagrafica. Il permesso non è cumulabile con il permesso per grave infermità; 
  • permessi per gravi motivi di carattere personale/familiare: l’Ufficio del Personale di riferimento può concedere, su richiesta del dipendente e a seguito di presentazione di idonea documentazione, permessi orari retribuiti per comprovati gravi motivi di carattere personale/familiare;
  • congedo del padre per nascita figlio: per l’anno 2017, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, il lavoratore padre deve fruire di un congedo obbligatorio di 2 giornate. Il congedo spetta anche in caso di adozione nazionale (entro 5 mesi dall’effettivo ingresso in famiglia del minore) o in caso di adozione internazionale (entro 5 mesi dall’ingresso del minore in Italia);
  • permessi per lavoratori studenti universitari:  
  1. permessi per sostenimento degli esami: in occasione del sostenimento di esami universitari il lavoratore può fruire di un permesso retribuito di 2 giorni lavorativi coincidenti con la giornata dell’esame e quella antecedente;
  2. permesso per conseguimento della laurea: in occasione del sostenimento dell’esame di laurea il lavoratore studente potrà fruire di un permesso retribuito di 8 giorni lavorativi; in caso di laurea o di laurea magistrale il permesso spetta nella misura rispettivamente di 5 o 3 giorni lavorativi;
  3. permessi studio: al lavoratore studente spettano, inoltre:
  • 20 ore all’anno di permesso retribuito da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno,
  • 30 giorni di calendario di permesso straordinario non retribuito, fruibili in non più di 2 periodi.

 

Per eventuali ulteriori casistiche o nel caso di problematiche specifiche gli Uffici del Personale di riferimento rimangono a disposizione.