Indennità di cassa

Avviso importante per gli Assistenti alla Clientela

Inserito il 2014-10-01 00:00:00

PREMESSA

Ai sensi dell’Art. 49 CCNL, l’indennità di cassa piena spetta ugualmente pur in assenza dal servizio superiore al mese se tale assenza è dovuta a ferie o malattia e ai sensi della normativa aziendale vigente anche per le assenze dovute a maternità anticipata, congedo di maternità/paternità (anche per adozione/affidamento),congedo parentale (anche per adozione/affidamento), aspettativa per puerperio, prolungamento del congedo parentale e congedo straordinario per assistenza del familiare portatore di handicap.

Pertanto se a causa delle assenze di cui sopra l’Assistente alla clientela, nell’arco del medesimo mese, è stato adibito alla mansione per un numero inferiore di otto giorni ha diritto all’indennità di cassa piena purché il mese precedente gli sia stata corrisposta al 100%.

IL FATTO

In questo periodo di piena fruizione delle ferie è fondamentale che il collega che  inserisce i giorni di adibizione alla cassa lo faccia in maniera corretta (segnalazione erogazione indennità come quelle percepita nel mese precedente in caso di attività lavorativa inferiore agli otto giorni).

Nel caso di segnalazione non corretta, agli Assistenti alla clientela verrà erogato un pagamento errato della relativa indennità di cassa o addirittura in caso si assenza uguale o superiore al mese il pagamento non verrà effettuato

SOLUZIONE

L’invito è quello di segnalare al proprio gestore delle presenze tale situazione richiedendo gli opportuni inserimenti nella procedura al fine di assicurare il pagamento corretto dell’indennità.

 

Torino, 1 ottobre 2014 

 

SE NON LO SAI CHIEDILO ALLA FABI